Incidenti stradali, ecco la nuova riforma della legge
Pubblicato da www.chilometrando.it in Auto Moto · 16 Novembre 2017
Cambiano le disposizioni sul risarcimento
danni in caso di sinistro stradale; da oggi sarà doveroso indicare
subito le generalità dei testimoni: se si manca questo passaggio, ecco
cosa si rischia.
Novità in materia di incidenti stradali: con la nuova riforma della Legge sulla Concorrenza, infatti, diventa essenziale raccogliere le generalità dei testimoni immediatamente dopo il sinistro. Mancare questo passaggio comporta il rischio di non esser risarciti dall’assicurazione.
Si tratta di una norma entrata in vigore ufficialmente lo scorso 29
agosto, che ha introdotto numerosi aggiornamenti nella gestione del
Codice delle Assicurazioni Private. Aggiornamenti che tutelano le
assicurazioni da eventuali truffe e negligenze.
Cosa cambia
Così,
quando non avviene l’intervento della polizia stradale e non è presente
nell’auto alcun dispositivo di monitoramento del veicolo – come la
scatola nera in dotazione alle vetture più recenti – oppure le versioni
del sinistro delle parti sono contrastranti, il testimone è la figura chiave per stabilire la dinamica dell’incidente ed acclarare chi ha colpe e responsabilità.
Le loro deposizioni rappresentano dunque un tassello essenziale per
procedere alla liquidazione dei danni. Molte agenzie di assicurazione,
però, hanno legittimamente rimbalzato la richiesta di pagamento degli
automobilisti poiché questi ultimi non avevano raccolto e notificato in
tempo i dati dei testimoni oculari del sinistro.
Cosa succede se non si indicano i testimoni con la prima notifica
L’iter legislativo prevede, in caso di mancata comunicazione in sede di denunciadenuncia, che
l’agenzia debba obbligatoriamente e tempestivamente inviare a mezzo
raccomandata il sollecito all’incidentato ad evidenziare i nominativi
dei testimoni. Si tratta, però, di una pratica che imputa lo slittamento della procedura liquidativa con le relative conseguenze. E cioè: se la persona che ha subìto l’incidente non indicherà con la prima richiesta di risarcimento le credenziali dei testimoni, non potrà indicare nell’eventuale causa relativa il nominativo di nessun altro testimone
oltre quelli già comunicati. Si tratta di un fatto che complica le
cose, perché il danneggiato avrà difficolta a provare in giudizio
eventuali responsabilità della controparte e, così, ottenere il
risarcimento dall’assicurazione.
Fonte http://www.chilometrando.it articolo di Alessio Brina